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Chiarimento

  • Con riferimento al punto 4 del Disciplinare "Offerta Tecnica" punto b) comma 3 in riferimento agli elementi 3/4/5/6 (certificazioni) si chiede di chiarire se le certificazioni possono essere presentate solo dalla Mandante. Si chiede inoltre se il requisito richiesto nella categoria IB.04 può essere soddisfatto anche da IB.06 ed IB.07

    Domanda del: 11/01/2021 aggiornata il 11/01/2021
  • Al punto 4 del Disciplinare "Offerta Tecnica" punto b) comma 3 è stabilito che:

    "3) quanto agli elementi numero 3, 4, 5 e 6: - il concorrente dovrà presentare copia di ciascuna certificazione, in corso di validità, relativa all’attività coerente con il servizio da affidare; in caso di raggruppamento è necessario e sufficiente che la certificazione sia posseduta dalla mandataria. Le certificazioni dovranno essere relative ad attività coerenti con gli incarichi da affidare."

    Pertanto le certificazioni possedute solo da una mandante, ma non dalla mandataria, non rilevano ai fini dell’attribuzione del punteggio attribuito all’offerta tecnica.

     

    Al punto 3.2.3 del Disciplinare "Offerta Tecnica" lettere b) e c) è stabilito che: "b) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto alla lettera c): - a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 2.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016; - prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni di cui al d.m. 17 luglio 2016; c) a completamento, integrazione e parziale deroga rispetto a quanto previsto alla lettera b), in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto alla precedente lettera b), visto il par. V delle “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, considerato che si tratta di “impianti”, sono utilizzabili i lavori aventi un grado di complessità superiore esclusivamente se riguardanti opere impiantistiche con la medesima destinazione funzionale. In caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta."

    Pertanto il requisito è soddisfatto anche dalle categorie IB.06 ed IB.07 esclusivamente se riguardanti opere impiantistiche con la medesima destinazione funzionale di quelle oggetto della gara.

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