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SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (OPZIONALE) E SERVIZI TECNICI CONNESSI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI NOVI LIGURE, COMPARTI 2-3+11, 5.2 E 7

Soggetto aggiudicatore: SRT SPA
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (OPZIONALE) E SERVIZI TECNICI CONNESSI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA DISCARICA DI NOVI LIGURE, COMPARTI 2-3+11, 5.2 E 7
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 855.180,12 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 855.180,12 €
CIG: 85865862ED
CUP: D62F20000630005
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Gare
Aggiudicatario : RTI costituendo ICARIA srl/Martino Associati srl/Geol. Ferruccio Lorenzini - Capofila: ICARIA srl
Data di aggiudicazione: 18 marzo 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 422.202,43 €
Data pubblicazione: 05 gennaio 2021 10:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 25 gennaio 2021 12:00:00
Data scadenza: 04 febbraio 2021 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica DOC 1
  • Offerta tecnica DOC 2
  • Offerta tecnica DOC 3
  • Offerta tecnica DOC 4
  • Offerta tecnica DOC 5
  • Offerta tecnica DOC 6
  • Offerta tecnica DOC 1(eventuale)
  • Offerta tecnica DOC 1(eventuale2)
  • Offerta tecnica DOC 2 (eventuale)
  • Offerta tecnica DOC 2(eventuale2)
  • Documentazione varia (eventuale)
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Dichiarazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 RENDINA 08 febbraio 2021 15:35:48 Altri Documenti
Dichiarazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 FIRPO 08 febbraio 2021 15:36:36 Altri Documenti
Delibera CDA indizione gara 08 febbraio 2021 15:38:16 Altri Documenti
Dichiarazione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 REALE 18 febbraio 2021 9:47:21 Altri Documenti
Esito gara 23 aprile 2021 10:47:40 Altri Documenti
Delibera di aggiudicazione definitiva 26 marzo 2021 15:39:53 Atti di aggiudicazione
Contratto 4/2021 11 maggio 2021 10:12:36 Contratto
Appedice contrattuale 13 dicembre 2023 13:55:27 Contratto
CV FIRPO 08 febbraio 2021 15:36:56 Curriculum commissari
CV RENDINA 08 febbraio 2021 15:37:33 Curriculum commissari
CV REALE 18 febbraio 2021 9:48:05 Curriculum commissari
Nomina commissione 1 18 marzo 2021 11:14:34 Determina di nomina della commissione di gara
Nomina commissione 2 18 marzo 2021 11:14:48 Determina di nomina della commissione di gara
Verbale n. 1 12 febbraio 2021 11:43:14 Verbali
Verbale n. 2 12 febbraio 2021 12:00:55 Verbali
Verbale n. 3 22 febbraio 2021 11:55:30 Verbali
All. A Verbale n. 3 22 febbraio 2021 11:55:59 Verbali
Verbale n. 4 01 marzo 2021 9:57:18 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Si richiede alla Spett.le Committenza di chiarire, relativamente al Disciplinare di gara, al punto 1.6.2 “Figure professionali presenti negli operatori economici” vedasi tabella di pag.5, quale figura professionale sia equipollente ad un architetto che redige una relazione archeologica.

Risposta:

Il disciplinare di gara si riferisce alla fase di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del “Codice dei contratti”. In considerazione delle opere analoghe e degli accertamenti già eseguiti nelle aree limitrofe a quella di intervento ed alle scelte progettuali che verranno operate del soggetto incaricato, quest’ultimo dovrà accertare, in accordo con il RUP, se sussistano le condizioni che impongono di redigere la documentazione progettuale da trasmettere al soprintendente territorialmente competente per la valutazione dell’interesse archeologico. Per tale accertamento è richiesta la competenza di un architetto. Si ritiene che possa essere titolo equipollente, a tal fine, il diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

Ovviamente, qualora emerga la necessità di applicazione dell’art. 25 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la stazione appaltante provvederà ad affidare l’incarico ad un professionista iscritto all’”Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica” come “Operatore abilitato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico”. Qualora l’appaltatore non possieda tale requisito, non richiesto dal bando di gara, la stazione appaltante affiderà l’incarico all’esterno con separato provvedimento.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Con riferimento al punto 4 del Disciplinare "Offerta Tecnica" punto b) comma 3 in riferimento agli elementi 3/4/5/6 (certificazioni) si chiede di chiarire se le certificazioni possono essere presentate solo dalla Mandante. Si chiede inoltre se il requisito richiesto nella categoria IB.04 può essere soddisfatto anche da IB.06 ed IB.07

Risposta:

Al punto 4 del Disciplinare "Offerta Tecnica" punto b) comma 3 è stabilito che:

"3) quanto agli elementi numero 3, 4, 5 e 6: - il concorrente dovrà presentare copia di ciascuna certificazione, in corso di validità, relativa all’attività coerente con il servizio da affidare; in caso di raggruppamento è necessario e sufficiente che la certificazione sia posseduta dalla mandataria. Le certificazioni dovranno essere relative ad attività coerenti con gli incarichi da affidare."

Pertanto le certificazioni possedute solo da una mandante, ma non dalla mandataria, non rilevano ai fini dell’attribuzione del punteggio attribuito all’offerta tecnica.

 

Al punto 3.2.3 del Disciplinare "Offerta Tecnica" lettere b) e c) è stabilito che: "b) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto alla lettera c): - a partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con lo “ID Opere” di cui al punto 2.2, e i lavori della medesima Categoria aventi un grado di complessità “G” pari o superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 luglio 2016; - prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 alle corrispondenti classificazioni di cui al d.m. 17 luglio 2016; c) a completamento, integrazione e parziale deroga rispetto a quanto previsto alla lettera b), in ragione dell’applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, anche in parziale distonia con quanto previsto alla precedente lettera b), visto il par. V delle “Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, considerato che si tratta di “impianti”, sono utilizzabili i lavori aventi un grado di complessità superiore esclusivamente se riguardanti opere impiantistiche con la medesima destinazione funzionale. In caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta."

Pertanto il requisito è soddisfatto anche dalle categorie IB.06 ed IB.07 esclusivamente se riguardanti opere impiantistiche con la medesima destinazione funzionale di quelle oggetto della gara.

Chiarimento n. 3

Domanda:

In riferimento al punto 4.1.1 “ 1) Capacità di realizzare la prestazione desunta da un progetto analogo”, nel caso di presentazione di un progetto definitivo, che si articola in 2 lotti esecutivi, viene valutato come unico progetto oppure vengono considerati 3 progetti?

Risposta:

Si ritiene che possa essere considerato un unico progetto.

Chiarimento n. 4

Domanda:

In riferimento al punto 4.1.1 “3)-4)-5)-6) certificazione Qualità” , se ogni partecipante dell’RTP possiede la stessa certificazione (es. ISO 9001), come viene valutato il punteggio? Una sola volta oppure tante volte quante sono le certificazioni?

Risposta:

Per quanto riguarda gli elementi 3, 4, 5 e 6 saranno attribuiti 2 punti al concorrente in possesso delle rispettive certificazioni e zero punti al concorrente che ne sia sprovvisto. In caso di raggruppamento è necessario e sufficiente che la certificazione sia posseduta dalla mandataria. Non rileva il fatto che le certificazioni siano possedute contemporaneamente da più componenti del raggruppamento, il punteggio sarà attribuito solo una volta.

Chiarimento n. 5

Domanda:

In riferimento al punto 4.1.1 “4)-5) certificazione Qualità” , se l’operatore economico possiede entrambe le certificazioni ISO 14001 e EMAS oppure OHSAS 18001 e ISO 45001, come avviene la ponderazione? Ossia 2 punti oppure 4 punti?

Risposta:

Le certificazioni ISO 14001 e EMAS oppure OHSAS 18001 e ISO 45001 sono tra di loro alternative, per cui il punteggio sarà attribuito una volta sola.

Chiarimento n. 6

Domanda:

In riferimento al punto 3.2.3 “Servizi tecnici svolti negli ultimi 10 anni”, possono essere inseriti i servizi sviluppati nel corso dell’anno 2010?

Risposta:

Poiché il bando di gara è stato pubblicato a gennaio 2021, si considerano svolti negli ultimi dieci anni i servizi tecnici effettuati dal 2011.

Chiarimento n. 7

Domanda:

In riferimento al possesso delle certificazioni di qualità, nel caso in cui nell’RTP le certificazioni siano possedute solo dalle mandanti e non dalla capofila, come avviene la valutazione?

Risposta:

Al punto 4.1.1 del disciplinare di gara è stabilito che "in caso di raggruppamento è necessario e sufficiente che la certificazione sia posseduta dalla mandataria". Pertanto nel caso in cui nell’RTP le certificazioni siano possedute solo dalle mandanti e non dalla mandataria, non essendo verificata la condizione "necessaria", tali certificazioni non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Con riferimento al punto 3.2.3 Requisiti di capacità tecnica-professionale del disciplinare di gara, si chiede conferma della comparazione al requisito richiesto alla categoria IB.04, per opere di categoria IB.06 riguardanti opere impiantistiche di impianti di trattamento rifiuti.

Risposta:

Si veda la FAQ n. 2

Chiarimento n. 9

Domanda:

Si chiede la disponibilità di elaborati grafici illustrativi dell'impianto esistente (planimetrie, profili e sezioni dello stato attuale, sezioni tipologiche dei fondi discarica, dei capping provvisori e definitivi, degli impianti di captazione percolato e biogas) al fine di approfondire le tematiche relative agli interventi di progetto.

Risposta:

Le informazioni pubbliche disponibili in formato digitale possone essere in gran parte reperite sul sito della provincia di Alessandria ai seguenti indirizzi:

http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121&param=2018viadep&fl=singola&id=3229

http://www.provincia.alessandria.gov.it/index.php?ctl=progetti&idbl=361&param=aia&blpd=121&fl=singola&id=3127

ed al seguente indirizzo da cui è scaricabile il progetto definitivo del comparto n. 6, attualmente in coltivazione:

https://1drv.ms/u/s!Am5meWxstSfCykEIBhrdR6VcXXpe?e=8eKe7b

Chiarimento n. 10

Domanda:

Si richiede di chiarire cosa si intenda per “impronta digitale” riportata nella documentazione di gara.

In sintesi se sia necessario, come per la firma digitale, che l'offerente possieda un supporto specifico o se all'atto della partecipazione alla gara, se soddisfatte le caratteristiche del browser da voi indicate nel link https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html, venga comunicata in un qualche modo dalla Vostra società.

Risposta:

Si suggerisce innanzi tutto di leggere attentamente il manuale di istruzioni del partecipante, liberamente scaricabile sul portale, che chiarisce ogni aspetto della procedura con l’esplicitazione di tutti i passaggi necessari per non incorrere in una delle cause di esclusione.

Come riportato nel manuale, l’impronta viene automaticamente calcolata dal sistema nel momento in cui viene cliccato l’apposito comando, e viene associata ai documenti dell’offerta, tecnica ed economica, già firmati digitalmente; questa procedura serve a garantire la massima sicurezza nella presentazione dei fascicoli di gara sia agli operatori economici che alla stazione appaltante.

Non è necessario possedere supporti specifici, se non la comune dotazione informatica hardware e software descritta nella documentazione di gara.

Si rammenta, inoltre, come riportato anche al punto 1.6.4 del Disciplinare di gara, che In caso di difficoltà legate alla procedura telematica, è possibile richiedere assistenza tramite apertura di un ticket direttamente tramite la piattaforma di e-procurement al gestore della stessa.

Chiarimento n. 11

Domanda:

E' possibile avere a disposizione una planimetria del sito in formato editabile?

Risposta:

La planimetria del sito in formato dwg è scaricabile al seguente link: https://1drv.ms/u/s!Am5meWxstSfCjORBph0g858irTOy-A?e=NTLJUL

Chiarimento n. 12

Domanda:

Si richiede alla Spett.le Committenza di chiarire, relativamente al Disciplinare di gara, al punto 1.6.2 “Figure professionali presenti negli operatori economici”, se la figura dell'agronomo, (riportata al punto 1 ma non al successivo punto 2), debba anch'essa essere individuata personalmente in fase di gara.

Risposta:

La figura dell'agronomo non è obbligatoria, come desumibile dal punto III.2.1 del bando di gara e dal punto 1.6.2 numero 2 del disciplinare. E' ovviamente facoltà del concorrente integrare la propria offerta tecnica con la disponibilità di figure professionali ulteriori, ritenute utili all'effettuazione del servizio.

Chiarimento n. 13

Domanda:

In caso di raggruppamento temporaneo, è prevista la figura di un giovane professionista?

Risposta:

Ai sensi del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 "(...) I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. (...) I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".

Si precisa che la delibera ANAC n. 1178 del 19 dicembre 2018 conferma che il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo; la delibera n. 206 del 26 febbraio 2020 stabilisce che il giovane professionista debba comparire come progettista nell’offerta presentata, senza che sia necessaria una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere con gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti; la delibera n. 980 del 2 ottobre 2019 stabilisce la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista e che tale partecipazione deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto o comunque fornendo contributo specifico al servizio di progettazione.

Infine in base alla sentenza del  Consiglio di Stato sez. V 8/4/2019 n. 2276 non vi è alcun obbligo di inserire il professionista nel RTP; è necessario e sufficiente che l'offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali.

Il Disciplinare di gara prevede al punto 7.4 (Parte IV del DGUE lettera b) "al numero 4): professionisti di cui l’operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali; la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni" ed al punto 6.1.1 tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica "la presenza di uno o più giovani professionisti, con immedesimazione organica come definita al punto 1.4.2, lettera d), intesi come professionisti con laurea magistrale iscritti ad uno degli Ordini di cui al punto 3.2.1, lettera a), abilitati da meno di 5 (cinque) anni dalla data del presente Documento; non rileva la presenza di giovani professionisti eccedenti il primo; rileva il grado di coinvolgimento dei giovani professionisti nello svolgimento delle prestazioni da affidare".

Chiarimento n. 14

Domanda:

Si chiede se, in caso di RTI, il giovane professionista debba partecipare alla in qualità di Mandante o, nel caso in cui sia un "Consulente su base annua" di uno dei componenti il raggruppamento, possa venire da questo esclusivamente indicato nel DGUE.

Risposta:

Si veda la FAQ n. 13

Chiarimento n. 15

Domanda:

Si richiede

1) con riferimento al documento preliminare di progettazione, al punto 2.3 c), se il comparto 5.2, da realizzarsi ex novo, è da intendersi anche con vasca in scavo; ed inoltre, se da addossarsi al comparto 6 è il solo comparto 5.2 e non anche il comparto 5.1 esistente

2) se nella relazione metodologica, oltre ai 2 A4 previsti, si possono inserire immagini riportanti elaborati grafici e/o fotografie, e se si possono richiamare elaborati grafici esposti nel progetto analogo.

Risposta:

1) Fermo restando che le effettive modalità di realizzazione saranno oggetto delle scelte effettuate dal progettista incaricato in accordo con la stazione appaltante nel progetto di fattibilità, le valutazioni di massima effettuate fanno ritenere probabilemente non conveniente la realizzazione di una parte della vasca 5.2 al di sotto del piano campagna. Si è inoltre ipotizzato che il comparto 5.2 sia costituito anche dall'utilizzo del volume compreso tra la vasca 5.1 e la vasca 6.

2) Si richiama quanto riportato al punto 4.1.1 lettera a), numero 2): "il contenuto della relazione è lasciato all’autonomia dell’offerente, il quale deve descrivere con dettaglio e completezza, ma nello stesso tempo con sinteticità, le modalità con le quali intende affrontare e svolgere le diverse prestazioni da affidare e i diversi adempimenti che le caratterizzano".

Come riportato inoltre al punto 4.1.1 lettera b) n. 2) del Disciplinare di gara "il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera b), costituisce forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica".

Pertanto nei documenti di gara non si rileva alcun divieto a quanto proposto nel quesito.

 

Chiarimento n. 16

Domanda:

Nel caricamento della documentazione tecnica stiamo riscontrando problemi in quanto non riusciamo ad accedere/confermare la “ Chiusura busta amministrativa e conferma partecipazione” .

Abbiamo calcolato l’impronta dei file inseriti e non abbiamo inserito nessun file nella sezione (eventuale), ma risulta che manchino tre documenti da caricare per il calcolo dell'impronta.

Risposta:

E' stato previsto come obbligatorio l'inserimento di 6 documenti, uno per ciascuno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui essi risultino sovrabbondanti (ad esempio se non si dispone di una delle certificazioni), è sufficiente inserire un file in bianco firmato digitalmente, o ancor meglio meglio con una dicitura del tipo "Documento lasciato intenzionalmente vuoto", in modo da inserire comunque i 6 documenti previsti e sbloccare la "chiusura della busta amministrativa e conferma della partecipazione".

Anche per quanto riguarda i documenti facoltativi, occorre inserire un documento con scritto all'interno "documento intenzionalmente vuoto" per poter sbloccare la procedura di conferma della partecipazione.

Si ricorda, per qualsiasi dubbio relativo alla procedura informatica, di aprire un ticket direttamente nel portale per ottenere l'assistenza tecnica.