Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Si richiede alla Spett.le Committenza di chiarire, relativamente al Disciplinare di gara, al punto 1.6.2 “Figure professionali presenti negli operatori economici” vedasi tabella di pag.5, quale figura professionale sia equipollente ad un architetto che redige una relazione archeologica.

    Domanda del: 08/01/2021 aggiornata il 08/01/2021
  • Il disciplinare di gara si riferisce alla fase di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del “Codice dei contratti”. In considerazione delle opere analoghe e degli accertamenti già eseguiti nelle aree limitrofe a quella di intervento ed alle scelte progettuali che verranno operate del soggetto incaricato, quest’ultimo dovrà accertare, in accordo con il RUP, se sussistano le condizioni che impongono di redigere la documentazione progettuale da trasmettere al soprintendente territorialmente competente per la valutazione dell’interesse archeologico. Per tale accertamento è richiesta la competenza di un architetto. Si ritiene che possa essere titolo equipollente, a tal fine, il diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

    Ovviamente, qualora emerga la necessità di applicazione dell’art. 25 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 la stazione appaltante provvederà ad affidare l’incarico ad un professionista iscritto all’”Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica” come “Operatore abilitato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico”. Qualora l’appaltatore non possieda tale requisito, non richiesto dal bando di gara, la stazione appaltante affiderà l’incarico all’esterno con separato provvedimento.

Vai all'elenco dei chiarimenti