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Chiarimento

  • Essendo le classifiche SOA per progettazione raggruppate in classi III - V e Illimitata, si chiede conferma che, con una SOA Classe VI, ma con qualificazione per progettazione e costruzione fino alla classe V si possa partecipare con semplice indicazione delle eventuali figure di progettisti non presenti nel proprio organico.

    Domanda del: 14/09/2021 aggiornata il 14/09/2021
  • In base a quanto previsto al punto 3.2.3 del Disciplinare di gara " Per la progettazione esecutiva: il concorrente deve rispettare una delle seguenti condizioni: a) ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis del Codice, possesso della qualificazione per la progettazione attestata dalla S.O.A.. L’attestazione S.O.A. di cui al Capo 2.3, lettera a), deve riportare l’annotazione in calce a comprova della «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione» per una classifica di importo non inferiore alla VI, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 2000, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico; oppure, in alternativa, b) avere associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) avere indicato, quale incaricato della progettazione, un soggetto tra quelli elencati all’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Pertanto non è prevista la possibilità di integrare il requisito della qualificazione per la progettazione se la relativa classifica è inferiore alla VI, ma soltanto l'alternativa di associare o indicare un soggetto con i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica-professionale come indicati allo stesso punto 3.2.3. Si rammenta inoltre che in ogni caso devono essere presenti e indicate almeno le professionalità di cui al punto 1.8.2 del Disciplinare.

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