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Chiarimento

  • In caso di raggruppamento temporaneo, è prevista la figura di un giovane professionista?

    Domanda del: 25/01/2021 aggiornata il 25/01/2021
  • Ai sensi del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 "(...) I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. (...) I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti".

    Si precisa che la delibera ANAC n. 1178 del 19 dicembre 2018 conferma che il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo; la delibera n. 206 del 26 febbraio 2020 stabilisce che il giovane professionista debba comparire come progettista nell’offerta presentata, senza che sia necessaria una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere con gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti; la delibera n. 980 del 2 ottobre 2019 stabilisce la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista e che tale partecipazione deve essere assicurata mediante sottoscrizione del progetto o comunque fornendo contributo specifico al servizio di progettazione.

    Infine in base alla sentenza del  Consiglio di Stato sez. V 8/4/2019 n. 2276 non vi è alcun obbligo di inserire il professionista nel RTP; è necessario e sufficiente che l'offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali.

    Il Disciplinare di gara prevede al punto 7.4 (Parte IV del DGUE lettera b) "al numero 4): professionisti di cui l’operatore economico dispone (come richiesta al punto 1.6.2), con relative iscrizioni professionali; la data di abilitazione è necessaria solo per i professionisti iscritti ai relativi Ordini e abilitati da meno di 5 anni" ed al punto 6.1.1 tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica "la presenza di uno o più giovani professionisti, con immedesimazione organica come definita al punto 1.4.2, lettera d), intesi come professionisti con laurea magistrale iscritti ad uno degli Ordini di cui al punto 3.2.1, lettera a), abilitati da meno di 5 (cinque) anni dalla data del presente Documento; non rileva la presenza di giovani professionisti eccedenti il primo; rileva il grado di coinvolgimento dei giovani professionisti nello svolgimento delle prestazioni da affidare".

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