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Chiarimento

  • Vista la tipologia di servizio da prestare, con la presente si richiede gentilmente chiarimento relativamente a requisito di iscrizione all`Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il trasporto dei rifiuti di cui al codice EER 20.03.03: in particolare, si chiede se è possibile partecipare con iscrizione all`A.N.G.A. per categoria 1 relativamente a Centri di raccolta: classe C e relativamente all’attività esclusiva di trasporto r.u. da impianti di stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento: classe B. 

    Domanda del: 18/08/2023 aggiornata il 18/08/2023
  • Premesso che il bando di gara prevede, al punto III.1.1 lettera c, che:

    c) Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso delle seguenti autorizzazioni:

    c.1) Gestori di impianti di trattamento e recupero: autorizzazione unica di cui all’art. 208 d.lgs. 152/06 ovvero autorizzazione integrata ambientale di cui all’art 213 d.lgs. 152/06, per i rifiuti indicati nel presente capitolato speciale per l’operazione di recupero diversa da R13. Poiché i rifiuti provengono da attività R13 non è consentita un’ulteriore attività R13 all’impianto di destino.

    O in alternativa:

    c.2) Intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi: iscrizione all`Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per categoria 8 – classe E o superiore (classe F o superiore in caso di offerta per un solo lotto), per il CER 200303 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E. Poiché i rifiuti provengono da attività R13 non è consentita un’ulteriore attività R13 all’impianto di destino.

    In ogni caso:

    c.3) Trasportatori: la ditta partecipante dovrà anche disporre del seguente requisito per il trasporto dei rifiuti, anche mediante associazione, avvalimento o subappalto: iscrizione all`Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per categoria 1, classe B o superiore, per il CER 200303 o certificazione equivalente per le imprese stabilite in altri Stati U.E.

    Si evidenzia che il rifiuto deve essere trasportato da impianti autorizzati per il recupero con attività R13 (con AIA o AUA) e non da centri di raccolta autorizzati ai sensi del D.M. 13 maggio 2009 e s.m.i., pertanto il concorrente dovrà accertarsi del fatto che la sotto categoria posseduta sia idonea a consentire l`effettuazione del servizio oggetto dell`appalto.

    Si ritiene che non sia certamente idonea l`iscrizione alla categoria 1 per l`Attività di gestione dei centri di raccolta.

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